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Condizioni generali di contratto

FORNITORE DI SERVIZI RICETTIVI (Casa Vacanze Il Palazzo)

UTENTE INTERNET (Ospite)

1. Disposizioni generali

1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito: CGC) regolano il contenuto dei contratti posti in essere dalla Casa Vacanze “Il Palazzo” che offre servizi ricettivi (di seguito: Fornitore di servizi ricettivi) con l’Utente (di seguito: Ospite) conclusi via email, fax o posta ordinaria. E’ fatta salva la possibilità di stipulare accordi specifici, (sistema Booking Online ), ferme restando le presenti condizioni generali di contratto.

2. Conclusione del contratto e caparra

2.1 Nel caso di prenotazione si instaura un rapporto contrattuale diretto tra Fornitore di servizi ricettivi e Ospite disciplinato dalle presenti CGC.

2.2 Al momento della prenotazione se richiesto, l’Ospite è tenuto a pagare contestualmente, a mezzo di carta di credito, vaglia postale o altro, al Fornitore di servizi ricettivi, il totale del servizio o una caparra, come indicato nell’informativa prenotazione, calcolata in percentuale sul totale dell’ammontare del servizio prenotato.

2.3 A prenotazione avvenuta il Fornitore, invierà a mezzo e-mail, via fax o posta ordinaria all’Ospite una conferma di avvenuta prenotazione indicante la specifica dei servizi prenotati, l’importo totale degli stessi, l’ammontare della caparra che è stata saldata a mezzo carta di credito oppure.

3. Inizio e fine del soggiorno

3.1 L’Ospite ha diritto di poter usufruire dei servizi prenotati a partire dalle ore 16.00 del giorno d’arrivo stabilito.

3.2 Nel caso in cui i servizi siano richiesti e forniti dal Fornitore di servizi ricettivi all’Ospite prima delle ore 6.00 del mattino si considereranno i servizi come pernottamento a tutti gli effetti.

3.3 I servizi prenotati dovranno cessare entro le ore 10.00 del giorno di partenza.

4. Disdetta della prenotazione

4.1 Disdetta del Fornitore di servizi ricettivi.

La disdetta totale e/o parziale da parte del Fornitore di servizi ricettivi della prenotazione non è ammessa, salvo caso fortuito e/o cause di forza maggiore.

4.2 Disdetta dell’Ospite.

L’Ospite deve dare comunicazione scritta (lettera, fax o email) al Fornitore di servizi ricettivi della eventuale disdetta.

In caso di disdetta totale l’Ospite avrà diritto da parte del prestatore di servizi ricettivi alla restituzione della caparra pagata con carta di credito o bonifico bancario – al netto delle spese – solo nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro i giorni indicati di anticipo rispetto alla data di inizio del soggiorno. La restituzione sarà effettuata entro 30 giorni dallo storno a mezzo bonifico bancario.

4.3 Nel caso in cui la disdetta sopraggiunga oltre tale termine o non sopraggiunga affatto, il prestatore di servizi ricettivi avrà diritto a trattenere l’intera caparra pagata con carta di credito, bonifico bancario o altro. Il Fornitore di servizi ricettivi ha inoltre il diritto di richiedere il pagamento di ulteriori commissioni di disdetta sino alla totalità del prezzo del servizio prenotato al netto della caparra versata.

4.4 Anche se l’Ospite non utilizza i servizi prenotati è obbligato al pagamento degli stessi al Fornitore di servizi ricettivi.

5. Alloggio sostitutivo.

5.1 Il Fornitore di servizi ricettivi può mettere a disposizione dell’Ospite, per giustificati motivi, una sistemazione sostitutiva qualora questa abbia le caratteristiche adeguate.

5.2 La sostituzione dell’alloggio è giustificata ad esempio nel caso in cui l’unità sia divenuta inutilizzabile o la sostituzione sia motivata da preminenti ragioni di gestione.

5.3 Nel caso di disdetta da parte del Fornitore di servizi ricettivi per caso fortuito e/o cause di forza maggiore, questi è obbligato a ricercare per l’Ospite una sistemazione sostitutiva di pari qualità. Nel caso in cui ed in via eccezionale l’Ospite sia venuto a conoscenza della disdetta al momento del suo arrivo, il Fornitore di servizi ricettivi deve provvedere ad una sistemazione sostitutiva entro quattro ore.

5.4 Eventuali maggiori costi per la sistemazione sostitutiva sono a carico del Fornitore di servizi ricettivi.

6. Diritti dell’Ospite

6.1 A partire dall’inizio del soggiorno l’Ospite acquista il diritto d’uso delle unità locate, degli arredi dell’esercizio ricettivo che normalmente e senza particolari condizioni sono a disposizione degli ospiti.

7. Obblighi dell’Ospite

7.1 Al termine del soggiorno l’Ospite deve provvedere al pagamento del corrispettivo al netto della caparra versata. Il Fornitore di servizi ricettivi non accetta assegni.

7.2 Nel caso in cui generi alimentari e bevande siano acquistabili nei locali dell’esercizio ricettivo il Fornitore di servizi ricettivi potrà, nel caso in cui l’Ospite introduca detti beni nell’esercizio e li consumi negli spazi comuni, fatturare il corrispettivo.

7.3 Prima dell’utilizzo di apparecchi elettrici inusuali, l’Ospite dovrà richiedere la preventiva autorizzazione da parte del Fornitore di servizi ricettivi.

7.4 Per eventuali danni causati dall’Ospite si applicano le norme generali di risarcimento. Pertanto l’Ospite è responsabile per qualsiasi danno patito dal Fornitore di servizi ricettivi o da terzi e da lui causato o causato da persone per le quali lo stesso è responsabile, e questo anche nel caso in cui la parte lesa possa richiedere direttamente il risarcimento del danno al Fornitore di servizi ricettivi.

8. Diritti del Fornitore dei servizi ricettivi.

8.1 Nel caso di rifiuto di pagamento o ritardo nel pagamento dell’importo concordato da parte dell’Ospite, il Fornitore di servizi ha il diritto di ritenzione delle cose dell’Ospite che si trovano in albergo al fine di garantire il proprio diritto di credito per l’alloggio ed il vitto.

8.2 Il Fornitore di servizi ricettivi ha, a garanzia dell’importo concordato, un diritto di pegno sulle cose dell’Ospite che si trovano in albergo.

8.3 Nel caso in cui vengano prestati eventuali servizi aggiuntivi nella camera dell’Ospite, o in orari particolari, il Fornitore di servizi ricettivi ha la facoltà di richiedere un pagamento extra; tale pagamento extra deve essere però indicato nella cartella informativa a disposizione dell’Ospite in camera. Il Fornitore di servizi ricettivi può rifiutare, per motivi organizzativi, la prestazione di detti servizi.

9. Obblighi del Fornitore di servizi ricettivi.

9.1 Il Fornitore di servizi ricettivi è obbligato ad offrire il servizio concordato con lo standard adeguato.

9.2 Il Fornitore di servizi ricettivi garantisce che tutti i prezzi da lui indicati nel listino prezzi sono prezzi lordi ed includono pertanto eventuali tasse ed imposte. Il Fornitore di servizi ricettivi deve in forma adeguata precisare se oltre al prezzo indicato è richiesto il pagamento di determinate tasse, con indicazione dei relativi importi.

9.3 Il Fornitore di servizi ricettivi si obbliga ad indicare i prezzi ai sensi del punto 9.2 assumendosi l’esclusiva responsabilità per la loro esaustività e corrispondenza al vero.

9.4 Servizi extra del Fornitore di servizi ricettivi che non sono inclusi nel prezzo dell’alloggio:

a) particolari tipi di servizi possono essere fatturati a parte ed in tale caso devono essere indicati anche nel sito Internet (vedi: Listino Prezzi) come ad esempio l’utilizzo di sale conferenza, piscina, solarium, garage, ecc.;

b) per l’aggiunta di letti, anche per bambini, sarà fatturato un prezzo scontato.

10. Responsabilità del Fornitore di servizi ricettivi.

10.1 Il Fornitore di servizi ricettivi è responsabile dei danni patiti dall’Ospite se il danno si è verificato nei locali della Struttura Ricettiva e lo stesso o i propri dipendenti ne siano responsabili.

10.2 Il Fornitore di servizi ricettivi risponde quale custode per cose introdotte nei locali della Struttura Ricettiva dall’Ospite limitatamente per un importo massimo equivalente a cento volte il prezzo di locazione per giornata se ed in quanto non riesca a dimostrare che il danno non è stato causato da lui, dai propri dipendenti o da persone che frequentano il proprio esercizio. In tale contesto è responsabile, fino al massimale citato, per deterioramento, distruzione o sottrazione di cose, oggetti di valore, denaro e titoli di credito, a meno che conoscendone le particolarità non le abbia prese direttamente in custodia o che il danno sia stato causato da lui stesso o dai propri dipendenti. In questi casi ne risponde per il valore totale. Nell’ipotesi di camera doppia, se il danneggiato è uno solo, il limite di risarcimento sarà pari a cento volte la metà del prezzo della camera.

10.3 Il Fornitore di servizi ricettivi non è tuttavia responsabile quando i danni o la sottrazione si siano verificati per fatto del cliente, per forza maggiore o per la natura della cosa.

10.4 La custodia di oggetti può essere rifiutata nel caso in cui siano pericolosi (cioè potenzialmente in grado di provocare danni), troppo ingombranti o di valore eccessivo (ovvero si tratti di oggetti di costo superiore a quelli che di solito la determinata tipologia di Ospite, con riferimento al tipo di esercizio, consegna in custodia).

10.5 Le cose si considerano introdotte nella Struttura Ricettiva nel momento in cui sono prese in consegna da un membro del personale dell’esercizio ricettivo o siano portate in un posto, all’interno dell’esercizio ricettivo, destinato alla custodia delle stesse.

10.6 L’ Ospite deve denunciare il fatto senza ingiustificato ritardo all’albergatore per non perdere il diritto al risarcimento (art. 1785 ter c.c.)

11. Manutenzioni

11.1 Il Fornitore di servizi ricettivi si riserva il diritto apportare modifiche all’organizzazione e alle strutture della struttura ricettiva durante il periodo di apertura al pubblico. Nel quadro delle necessarie attività di manutenzione il cliente acconsentirà, senza per questo vantare diritti di rimborso, a che vengano eseguiti lavori all’alloggio o alle strutture dell’albergo durante il periodo della propria permanenza nello stesso.

12. Animali

12.1 Animali non possono essere introdotti nell’esercizio ricettivo se non dietro previa autorizzazione e a fronte di un corrispettivo. Gli animali non possono essere introdotti nei saloni, negli spazi comuni e nei locali adibiti a ristoranti.

12.2 L’Ospite è responsabile dei danni causati da animali in sua custodia in base alle norme dettate in materia.

13. Prolungamento del soggiorno

13.1 Il prolungamento del soggiorno può essere accettato dal Fornitore di servizi ricettivi.

14. Fine del soggiorno

14.1 Nel caso in cui il contratto di ricettività sia a tempo determinato il soggiorno termina alla scadenza. Nel caso in cui l’Ospite parta ante tempo il prestatore di servizi ricettivi ha il diritto di richiedere il compenso totale concordato. Il Fornitore di servizi ricettivi è libero, nei limiti del possibile, di ricollocare le unità non utilizzate.

14.2 Nel caso in cui l’Ospite non liberi la camera entro le ore 10.00 del giorno della partenza il Fornitore di servizi ricettivi ha il diritto di fatturare un ulteriore giorno di soggiorno.

14.3 Il Fornitore di servizi ricettivi può recedere immediatamente dal contratto nel caso in cui l’Ospite:

a) utilizzi i locali con grave pregiudizio della proprietà o renda intollerabile la convivenza con gli altri ospiti tenendo un comportamento privo di riguardo, scandaloso o in ogni caso sconsiderato o si renda colpevole di azioni od omissioni contro il prestatore di servizi ricettivi, il personale e/o persone che si trovano nella Struttura Ricettiva, punita dalla legge come reato e che abbiano ad oggetto, i diritti di proprietà, il buon costume e l’integrità fisica;

b) nel caso in cui sia affetto da malattia contagiosa o di malattia il cui decorso superi il periodo di soggiorno concordato o nel caso in cui si rendano necessarie cure particolari;

c) non provveda al pagamento della fattura entro i termini concordati.

15. Malattia dell’Ospite nella Struttura Ricettiva.

15.1 Nel caso in cui un Ospite si ammali durante il periodo di soggiorno nella Struttura Ricettiva il Fornitore di servizi ricettivi ha l’obbligo di provvedere all’assistenza medica se questa si renda necessaria e l’Ospite non sia in grado di provvedervi.

15.2 Il Fornitore di servizi ricettivi ha il diritto ad essere risarcito dall’Ospite o dai suoi eredi, nei seguenti casi:

a) rifusione di costi medici non ancora saldati dall’Ospite;

b) per i costi di disinfezione nel caso sia stata prescritta dal medico;

c) costi per materiale non più utilizzabile come biancheria, lenzuola, letti ecc., cose queste che saranno consegnate agli eredi, o per i costi di disinfezione di detti oggetti;

d) costi per ripristino pareti, oggetti di arredamento, tappeti ecc., nel caso in cui questi siano stati sporcati o danneggiati a causa della malattia;

e) costi di locazione della stanza nel caso in cui questa non sia stata utilizzabile in connessione al caso di malattia o di morte (minimo tre massimo sette giorni).

16. Reclami

16.1 Nonostante le attenzioni e l’impegno del Fornitore di servizi ricettivi è possibile che l’Ospite ritenga di dover esporre reclamo in riferimento al proprio soggiorno nella Struttura Ricettiva. I reclami vanno comunicati sul posto, direttamente alla Direzione Struttura Ricettiva. Se l’Ospite non è soddisfatto del modo in cui il reclamo viene accolto, ha 1 mese di tempo dalla data della partenza dall’albergo per presentare un reclamo scritto, indirizzato a: Struttura Ricettiva, Servizio clienti. Il reclamo sarà trattato con la massima attenzione, tuttavia, se anche in questo caso la soluzione proposta non fosse ritenuta soddisfacente l’Ospite avrà 3 mesi di tempo dalla data della partenza dall’albergo per presentare reclamo ufficiale innanzi al foro competente. La decisione del foro ha valore di raccomandazione vincolante.

17. Luogo di adempimento e foro competente

17.1 Luogo di adempimento del contratto è il luogo dove ha sede il Fornitore di servizi ricettivi.

17.2 Il foro competente è il luogo dove ha sede il Fornitore di servizi ricettivi.

17.3 Il Contratto stipulato tra il Fornitore di servizi ricettivi e l’Ospite è disciplinato esclusivamente dal diritto Italiano.

17.4 Per tutte le controversie scaturenti dal contratto tra il Fornitore di servizi ricettivi e l’Ospite, l’Ospite in qualità di consumatore può eleggere domicilio e/o residenza nel luogo ove ha sede il Fornitore di servizi ricettivi.

Ai sensi dell’Art. 1341 C.C. 2° comma con la conferma della prenotazione si dichiara di accettare specificamente le clausole di cui agli Articoli: 1 (Disposizioni generali) 2 (Conclusione del contratto e caparra), 3 (Inizio e fine del soggiorno) 4 (Storno della prenotazione), 5 (Alloggio sostitutivo 6 (Diritti dell’Ospite), 7 (Obblighi dell’Ospite), 8 (Diritti del prestatore di servizi ricettivi), 9 (Obblighi del prestatore di servizi ricettivi), 10 (Responsabilità del prestatore di servizi ricettivi), 11 (Manutenzioni), 12 (Animali), 13 (Prolungamento del soggiorno), 14 (Fine del soggiorno), 15 (Malattia dell’Ospite nella Struttura Ricettiva), 16 (Reclami),17 (Luogo di adempimento e foro competente

Casa Vacanze Il Palazzo
Via del Palazzo, 14 • Cap 06060 • Lisciano Niccone • Italia
www.il-palazzo.it

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